Omicidio stradale e lesioni personali gravi e gravissime

La legge n.41 del 23 marzo 2016 ha introdotto nel codice penale due nuove ipotesi di reato, l’ art. 589 bis  “omicidio stradale” e l’art. 590 bis “lesioni personali stradali gravi e gravissime”.

I punti più importanti della nuova legge sono i tre livelli di pena che fanno fede alla gravità del comportamento:
Art 589 bis (omicidio stradale):
– pena da 8 a 12 anni per l’omicidio in stato di ebbrezza superiore a 1,5 gr/litro e in caso di assunzione di sostanze stupefacenti;
– pena da 5 a 10 anni in caso di tasso alcolico compreso tra 0,8 gr/litro e 1,5 gr/litro o in caso di violazione delle seguenti norme del codice della strada: eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia, in prossimità di curve o dossi, sorpasso con linea continua;
– pena da 2 a 7 anni in tutti gli altri casi.
Caso di fuga: è stata introdotta l’aggravante per la quale la pena può essere aumentata da 1/3 a 2/3 e comunque non inferiore a 5 anni.
Art 590 bis  (lesioni personali stradali):
– caso di ebbrezza superiore a 1,5 gr/litro ed uso di sostanze stupefacenti per le lesioni gravi la pena va dai 3 ai 5 anni mentre per le lesioni gravissime va dai 4 a 7 anni;
– in caso di ebbrezza da 0,8 a 1,5 gr/litro e per comportamenti gravi (violare le norme citate prima), le lesioni gravi vanno da 1 anno e mezzo ai 3 anni mentre le lesioni gravissime da 2 a 4 anni;
– negli altri casi, le lesioni gravi sono punite da 3 mesi a 1 anno mentre le gravissime da 1 a 3 anni.
anche per le lesioni è stata prevista l’aggravante per la fuga la cui pena viene aumentata da un 1/3 ai 2/3 e, in ogni caso, non può essere inferiore ai 3 anni.
Sanzione accessoria della revoca della patente:
Revoca della patente di durata variabile a seconda della gravità del fatto da un minimo di 10 anni ad un massimo 30 anni in caso di fuga. La condanna o il patteggiamento per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime comporta la revoca della patente di guida anche nel caso in cui sia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena;
Arresto obbligatorio:
Per l’omicidio stradale aggravato è previsto l’arresto obbligatorio, negli altri casi è previsto l’arresto facoltativo.
Ecco l’allegato alla circolare dove vengono sintetizzati le varie conseguenze ai reati:

Ipotesi delittuosa  Riferimento normativo  Pena principale  Arresto in flagranza di reato  Fermo di polizia giudiziaria  Procedibilità Sospensione cautelare della patente Sanzioni amministrative accessorie  Tempo minimo per conseguire nuova patente 
Omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (diverse da quelle indicate nei casi seguenti).Ipotesi base. Articolo 589 bis, c. 1 c.p. Reclusione da 2 a 7 anni SI, facoltativo SI D’ufficio Fino a 3 anni (art. 223 c. 2 CDS) Revoca patente (art. 222 c. 2 CDS) 5 anni (10 anni in caso di precedente condanna per i reati dell’art. 186, c.2, lett. b), c) e 2-bis, ovvero 187 cc. 1 e 1-bis; 12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)
Omicidio colposo da parte di conducenti [diversi da quelli di cui all’art. 186 bis c. 1, lett. b), c) e d) CDS] in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l). Articolo 589 bis, c. 4 c.p. Reclusione da 5 a 10 anni SI, facoltativo SI D’ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 15 anni (20 anni in caso di precedente condanna per i reati dell’art. 186. c.2. lett. b), c) e 2-bis, ovvero 187 cc. 1 e 1-bis CDS;30 anni in caso di fuga art. 189 CDS)
Omicidio colposo da parte di conducente di cui all’art. 186 bis c. 1, lett. b), c) e d) CDS in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l). Articolo 589 bis, c. 3 c.p. Reclusione da 8 a 12 anni SI, obbligatorio [art. 380, c.2, lett. m-quater) c.p.p.] SI D’ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 15 anni (20 anni in caso di precedente condanna per i reati dell’art. 186. c.2. lett. b), c) e 2-bis, ovvero 187 cc. 1 e 1-bis CDS;30 anni in caso di fuga art. 189 CDS)
Omicidio colposo da parte di conducente in stato di ebbrezza alcolica (oltre 1,5 gr/l – art. 186 c.2 lett. c) CDS) o sotto l’effetto di stupefacenti (art. 187 CDS). Articolo 589 bis, c.2 c.p. Reclusione da 8 a 12 anni SI, obbligatorio [art. 380, c.2, lett. m-quater) c.p.p.] SI D’ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 15 anni (20 anni in caso di precedente condanna per i reati dell’art. 186. c.2. lett. b), c) e 2-bis, ovvero 187 cc. 1 e 1-bis CDS;30 anni in caso di fuga art. 189 CDS)
Omicidio colposo da parte del conducente che commette una delle seguenti violazioni:
• velocità oltre il doppio di quella consentita (e comunque superiore a 70 km/h) in strada urbana (art. 142 CDS);
• velocità di almeno 50 km/h oltre quella consentita in strada extraurbana (art. 142 CDS),
• attraversamento con semaforo rosso (art. 146, c.3 CDS);
• circolazione contromano (artt. 143, 176 CDS);
• inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi (art. 154 CDS);
• sorpasso in corrispondenza di attraversamenti pedonali (art. 148 CDS);
• sorpasso in presenza di linea continua (art. 146 CDS)
Articolo 589 bis, c.5 c.p. Reclusione da 5 a 10 anni SI, facoltativo SI D’ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in casa di condanna non definitiva) Revoca patente 10 anni (20 anni in caso di precedente condanna per i reati dell’art. 186, c.2, lett. b), c) e 2-bis, ovvero 187 cc. 1 e 1-bis CDS;30 anni in caso di fuga art. 189 CDS – art. 222 c. 3 bis CDS)
Omicidio colposo con morte di più persone, ovvero di una o più persone e di lesioni a una o più persone. Articolo 589 bis, c.8 c.p. Pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare 18 anni di reclusione SI, obbligatorio, o facoltativo a seconda delle violazioni riscontrate SI D’ufficio SI, durata variabile in relazione alle circostanze sopra indicate Revoca patente Durata variabile in funzione della ricorrenza dei casi sopraindicati (minimo 5 anni)
Lesioni LIEVI o LIEVISSIME a seguito di qualsiasi violazione di norme di comportamento. Articolo 590, c.1 c.p. Reclusione fino a 3 mesi o multa fino a 309 euro NO NO A querela di parte Fino a 3 anni Sospensione patente da 15 gg a 3 mesi; revoca ove nell’incidente si accerti lo stato di ebbrezza (oltre 1,5 gr/l) ovvero l’effetto di stupefacenti (ai sensi degli artt. 186, c.2-bis e 187, c.1 bis CDS) Nei casi di revoca, 3 anni (Art. 219, c.3-ter CDS)
Lesioni stradali LIEVI o LIEVISSIME di più persone Articolo 590, c.4 c.p. Pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare 5 anni di reclusione NO NO A querela di parte Fino a 3 anni Sospensione patente da 15 gg a 3 mesi; revoca ove nell’incidente si accerti lo stato di ebbrezza (oltre 1,5 gr/l) ovvero l’effetto di stupefacenti (ai sensi degli artt. 186, c.2-bis e 187, c.1 bis CDS) Nei casi di revoca, 3 anni (Art. 219, c.3-ter CDS)
Lesioni GRAVI con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale diverse da quelle indicate nel casi seguenti.Ipotesi base. Articolo 590 bis, c.1 c.p. Reclusione da 3 mesi a 1 anno NO NO D’ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS)
Lesioni GRAVI stradali provocate da conducenti [diversi da quelli di cui all’art. 186 bis, c. 1, lett. b), c) e d) CDS) in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l) Articolo 590 bis, c.4 c.p. Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) NO D’ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. Anni in caso di fuga per art. 189 CDS)
Lesioni GRAVI provocate da conducenti di cui all’art. 186 bis, c. 1, lett. b), c) e d) CDS in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l) Articolo 590 bis, c.3 c.p. Reclusione da 3 a 5 anni NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) NO D’ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS)
Lesioni GRAVI provocate da conducente in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico oltre 1,5 gr/l (art. 186, c.2, lett. c) CDS) o sotto l’effetto di stupefacenti (art. 187 CDS) Articolo 590 bis, c.2 c.p. Reclusione da 3 a 5 anni NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) NO D’ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anniin caso di fuga per art. 189 CDS)
Lesioni GRAVI stradali di più persone Articolo 590 bis, c.8 c.p. Pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare 7 anni di reclusione Aspetti procedurali corrispondenti alle violazioni riscontrate
Lesioni GRAVI cagionate per colpa da conducente responsabile di una delle seguenti violazioni:
• velocità oltre il doppio di quella consentita (e comunque superiore a 70 km/h) in strada urbana (art. 142 CDS);
• velocità di almeno 50 km/h oltre quella consentita in strada extraurbana (art. 142 CDS),
• attraversamento con semaforo rosso (art. 146, c.3 CDS);
• circolazione contromano (artt. 143, 176 CDS);
• inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi (art. 154 CDS);
• sorpasso in corrispondenza di attraversamenti pedonali (art. 148 CDS);
• sorpasso in presenza di linea continua (art. 146 CDS).
Articolo 590 bis, c.4 c.p. Reclusione da 1 anno e 6 mesi NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) NO D’ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS)
Lesioni GRAVISSIME stradali con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale diverse da quelle indicate nei casi seguenti. Ipotesi base Articolo 590 bis, c.1 c.p. Reclusione da 1 a 3 anni NO NO D’ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS)
Lesioni GRAVISSIME provocate da conducenti [diversi da quelli di cui all’art. 186 bis, c.1, lett. b), c) e d) CDS] in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l) Articolo 590 bis, c.4 c.p. Reclusione da 2 a 4 anni NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) NO D’ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS)
Lesioni GRAVISSIME provocate da conducenti di cui all’art. 186 bis, c.1. lett. b), c) e d) CDS in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l) Articolo 590 bis, c.3 c.p. Reclusione da 4 a 7 anni NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) SI D’ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS)
Lesioni GRAVISSIME provocate da conducente in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico oltre 1,5 gr/l (art. 186, c.2, lett. c) CDS) o sotto l’effetto di stupefacenti (art. 187 CDS) Articolo 590 bis, c.2 c.p Reclusione da 4 a 7 anni NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) SI D’ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS)
Lesioni GRAVISSIME stradali di più persone Articolo 590 bis, c.8 c.p. Pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare 7 anni di reclusione Aspetti procedurali corrispondenti alle violazioni riscontrate
Lesioni GRAVISSIME cagionate per colpa da conducente responsabile di una delle seguenti violazioni:
• velocità oltre il doppio di quella consentita (e comunque superiore a 70 km/h) in strada urbana (art. 142 CDS);
• velocità di almeno 50 km/h oltre quella consentita in strada extraurbana (art. 142 CDS),
• attraversamento con semaforo rosso (art. 146, c.3 CDS);
• circolazione contromano (artt. 143, 176 CDS);
• inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi (art. 154 CDS);
• sorpasso in corrispondenza di attraversamenti pedonali (art. 148 CDS);
• sorpasso in presenza di linea continua (art. 146 CDS).
Articolo 590 bis, c.5 c.p. Reclusione da 2 a 4 anni NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) NO D’ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. Anni in caso di fuga per art. 189 CDS)