La legge italiana sui dispositivi di ritenuta dei bambini per auto è regolata dall’art 172 del Codice delle Strada.
Questo articolo, in sintesi, dice che chi viaggia su un veicolo dotato di cinture di sicurezza ha l’obbligo (conducente e passeggero) di utilizzare le cinture e, nel caso di trasporto di bambini, è necessario adottare i sistemi di ritenuta idonei.
La normativa sui dispositivi di ritenuta prevede che i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta omologato e adeguato al loro peso.
Le direttive UN ECE R44 e il più recente UN ECE R129 (che disciplina i dispositivi Isofix di tipo i-Size) sono i regolamenti internazionali a cui fa riferimento la direttiva europea in ambito di sistemi di ritenuta.
Dal 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la normativa ECE R44-04 che coinvolge i bambini fino a 125 centimetri di altezza. Questa normativa prevede che i bambini fino a 125 cm di altezza devono essere protetti da un rialzo con schienale.
Questo per consentire di posizionare meglio la cintura di sicurezza sulla spalla e sul torace del bambino e per dare una maggiore sicurezza in caso di urti laterali e frontali.
Inoltre, i seggiolini per bambini di altezza compresa fra 100 e 150 cm non dovranno più essere dotati obbligatoriamente del dispositivo ISOFIX. I genitori potranno scegliere se installare il seggiolino auto con gli agganci Isofix oppure con le cinture di sicurezza del veicolo.
Sanzioni
Le sanzioni in caso di mancato utilizzo degli idonei dispositivi di ritenuta vanno da 80 a 323 euro, ed è prevista la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi per chi ripete l’infrazione nell’arco di un biennio.