Modifiche al CDS

Con il DL 16/6/2022 n. 69 vengono modificati alcuni articoli del codice della strada, con lo scopo per lo più di dematerializzare alcuni tipi di pratiche e agevolare la mobilità elettrica.

Ecco alcune delle modifiche:

– ESPERIMENTO DI GUIDA PER CHI HA LA PATENTE SCADUTA DA PIÙ DI 5 ANNI (Aggiunto il comma 8-ter all’art. 126 CDS)

In sintesi, qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all’esito positivo di un esperimento di guida (esame di guida)al fine di comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare. La novità è che se il giorno della prova, il conducente che deve sottoporsi all’esperimento di guida è assente, o nel caso di esito negativo dell’esperimento, la patente viene revocata.

– LE AREE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI RIENTRANO TRA LE PERTINENZE DI SERVIZIO (Modificato l’art. 24 CDS – Pertinenze delle strade)

Viene chiarito che la progettazione e l’installazione delle colonnine di ricarica può essere realizzata anche da terzi, previa concessione del proprietario della strada.

– ELIMINATO IL TAGLIANDO ADESIVO DEL CAMBIO DI RESIDENZA ANCHE DALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI (Nuovo comma 3-bis all’art. 97 CDS – Circolazione dei ciclomotori)

In caso di trasferimento di residenza, ai proprietari dei ciclomotori non viene più inviato il tagliando cartaceo da applicare sulla carta di circolazione (come avviene già per gli altri veicoli mediante procedura informatizzata)

– AUTORIZZAZIONE A CIRCOLARE SULLE PISTE CICLABILI CON LE MACCHINE A LORO RISERVATE PER PERSONE DISABILI (Modificato comma 7 dell’art. 190 CDS – Comportamento dei pedoni)

Le macchine per uso di persone invalide, anche se a motore, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, sugli itinerari ciclopedonali, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili.

– INASPRITE LE SANZIONI PER CHI MANOMETTE LE BICICLETTE ELETTRICHE (Modificati commi 1 e 2, aggiunti commi 2bis e 2-ter nell’art. 50 CDS – Velocipedi)

Mano pesante su chi manomette le biciclette a pedalata assistita, in quanto la bici manomessa verrebbe “equiparata” ad un ciclomotore.

– FAVORITO L’USO DI VEICOLI ALTERNATIVI PER IL TRASPORTO MERCI (Modificato comma 3 dell’art. 116 CDS – Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore)

Con la patente B (conseguita da almeno due anni), è possibile guidare veicoli merci non solo fino a 3,5 t, ma anche di tonnellaggio superiore, fino a 4,25 t, a patto che tali veicoli siano alimentati con combustibili alternativi (idrogeno, gnc, gpl, elettrici).

– ALLINEATA LA CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI A DUE E TRE RUOTE NAZIONALE CON QUELLA EUROPEA, CHE COMPRENDE I VEICOLI ELETTRICI (Modificato comma 2 dell’art. 47 CDS – Classificazione dei veicoli)

Vengono allineate la classificazione dei veicoli europea e quella italiana

– INTRODOTTO IL LIMITE DI POTENZA PER I NEOPATENTATI CHE CONDUCONO AUTO ELETTRICHE (Modificato il comma 2 bis dell’art. 117 CDS – Limitazioni nella guida)

I titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, non possono guidare autoveicoli aventi un rapporto potenza tara superiore a 55 kw/t. E’stata aggiunta anche la specifica per le autovetture elettriche o ibride plug-in, stabilendo che il limite di potenza sia di 65 kW/t (batteria compresa)

– AGGIUNTA LA POSSIBILITÀ DI IMPEDIRE L’USO DI BICI ELETTRICHE A CHI È STATA REVOCATA LA PATENTE (Aggiunto il comma 6 bis all’art. 120 CDS – Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull’interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita)

Articolo creato per cercare di impedire che ai conducenti, a cui è stata revocata la patente per reati penali, di circolare con le biciclette a pedalata assistita.