Codice della strada 2023

Il 18 settembre del 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato la versione definitiva del disegno di legge del Codice della Strada 2023.

CODICE DELLA STRADA 2023: cosa cambia

 

 Al fine di affrontare i problemi di maggiore rilievo per quanto riguarda la circolazione stradale il Governo ha deciso di prendere atto della necessità di apporre alcune modifiche all’attuale Codice della Strada. Gli argomenti più trattati da questa rivisitazione al codice sono:

  • guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
  • circolazione dei dispositivi di micromobilità elettrica;
  • circolazione dei velocipedi;
  • regime sanzionatorio.
  • norme di comportamento alla guida e sistemi di prevenzione

Nuove norme sulla guida in stato di ebbrezza

Le principali novità in materia di guida in stato di ebbrezza sono l’apposizione del codice unionale 68 (divieto assoluto di assumere bevande alcoliche prima di mettersi alla guida) per chi è stato condannato per reato di guida in stato d’ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

Il codice 68 rimarrà sulla patente per un periodo di almeno due anni se la condanna è derivata da tasso alcolemiico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, e di almeno tre anni se la condanna è derivata da tasso alcolemiico superiore a 1,5 g/l.

Per chi avrà il codice unionale 68 potranno guidare solo veicoli a motore sui quali è stato installato (a proprie spese) il dispositivo alcolock, che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero. Inoltre, per questi ultimi, le sanzioni previste per la guida sotto l’influenza di alcool vengono aumentate di un terzo (e raddoppiate nel caso in cui risulti manomesso il dispositivo alcolock)

Novità sulla guida sotto l’effetto di stupefacenti

Non è più necessario che il conducente sia colto in ‘’stato di alterazione psico-fisica’’ per uso di stupefacenti durante la guida ma diventa reato anche guidare pur non essendo più in stato di alterazione (se le analisi hanno rilevato la presenza di sostanze stupefacenti all’interno dell’organismo).

Circolazione dei monopattini elettrici 

Per poter circolare con i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sarà necessario apporre la targa e avere copertura assicurativa. Viene inoltre esteso l’obbligo dell’ uso del casco alla guida dei monopattini a tutti i conducenti, oggi previsto esclusivamente per i minorenni. Per chi fornisce servizio di noleggio di monopattini elettrici sarà obbligo installare sistemi automatici che impediscano il funzionamento al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione.La circolazione di questi veicoli è limitata esclusivamente alle strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h e non si dovrà circolare contromano. E’ vietata la circolazione (e la sosta) dei monopattini sui marciapiedi, con la sola possibilità di conduzione a mano.

Circolazione dei velocipedi

Viene introdotta la definizione di ‘strada urbana ciclabile, una strada urbana a unica carreggiata con banchine pavimentate, limite di velocità non superiore a 30 km/h ad uso prevalente per i velocipedi, identificata da apposita segnaletica verticale.

Le autorità Comunali potranno consentire su determinate strade a senso unico di marcia, con limite massimo di velocità inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili apposite.

Ai Comuni viene inoltre permesso di istituire la zona di attestamento ciclabile (una linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli), se le condizioni della strada lo consentono.

Ai Comuni spetta inoltre il compito di individuare le zone ciclabili (zone urbane in cui vigono particolari regole di circolazione, con priorità per i velocipedi) nelle quali può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, oppure dove sono realizzate misure di moderazione del traffico e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h.

Al fine di rendere più sicuro il sorpasso dei velocipedi, verrà previsto l’obbligo per i veicoli a motore, di mantenersi ad almeno 1,5 metri dove le condizioni lo consentano.

Regime sanzionatorio

 Per alcuni tipi di violazione (quelle che dalle rilevazioni sono più a rischio incidenti), oltre alla sanzione amministrativa e all’eventuale decurtazione del punteggio della patente, viene disposta la sanzione accessoria della “minisospensione” della patente di guida da 7 a 15 giorni (o da 14 a 30 giorni se si è responsabili di un incidente stradale)nel caso in cui, al momento dell’infrazione, il punteggio sulla patente sia inferiore a 20 punti. più precisamente la patente è sospesa per 7 giorni se il punteggio è da 10 a 19, per 15 giorni se il punteggio è da 1 a 9. Tale sanzione sarà applicata in automatico nei casi seguenti:

  • uso del cellulare alla guida
  • superamento di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità
  • cambio di direzione o di corsia o altre manovre in maniera errata, senza segnalare in anticipo o effettuare la manovra in situazione di pericolo o intralcio
  • mancato uso del casco
  • mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso
  • circolare contromano
  • mancato rispetto della precedenza
  • mancato rispetto del semaforo o dell’agente del traffico
  • circolazione durante il periodo in cui è stato imposto di non proseguire il viaggio
  • violazione del divieto di sosta e fermata sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e mancato rispetto delle regole riguardanti la corsia di emergenza
  • violazione sul mancato uso delle luci di posizione e degli altri dispositivi di segnalazione durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata
  • violazione dell’obbligo di apporre il segnale mobile di pericolo
  • violazione delle norme di comportamento sui passaggi a livello
  • violazione delle norme di comportamento in materia di sorpasso a destra, sorpasso dei tram e sorpasso dei velocipedi
  • mancato rispetto della distanza di sicurezza (causando incidente)
  • inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve o dei dossi
  • mancato uso dei dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e dispositivi antiabbandono (o loro manomissione)
  • superamento della durata dei periodi di guida superiore al 20% rispetto al limite giornaliero massimo, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006;
  • guida in stato d’ebbrezza, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro, anche nel caso in cui il conducente provochi un incidente
  • violazione delle regole di comportamento nei confronti dei pedoni
  • effettuare retromarcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
  • errato utilizzo delle corsie di accelerazione

Vengono escluse da questo nuovo sistema sanzionatorio le violazioni prevedono già la sanzione della sospensione della patente.

Norme di comportamento alla guida e sistemi di prevenzione

Limitazioni per i neopatentati: esteso da uno a tre anni ai titolari di patente B, la limitazione di guida di autoveicoli aventi una potenza specifica non superiore a 70 kw o con rapporto potenza peso di 55 kw/t

Cellulare alla guida: per chi utilizza il cellulare alla guida è previsto l’inasprimento della sanzione pecuniaria, che passa dalla fascia da 165 fino 660 euro a 422 fino a 1.697 euro, con sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi e decurtazione di 8 punti patente fin dalla prima violazione. In caso di recidiva nel biennio, oltre alla sospensione della patente da 1 a 3 mesi, già prevista dal codice vigente, si prevede il pagamento di una somma da 644 a 2.588 euro e la decurtazione di 10 punti patente.

Parcheggi per i disabili: inasprite le sanzioni in caso di sosta negli stalli riservati ai disabili. Saranno elevate, per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote, a 165 fino a 660 euro e per gli altri veicoli a 330 fino 990 euro

Parcheggio nelle corsie riservate alla sosta e alla fermata degli autobus e di tutti i mezzi di trasporto pubblico: per ciclomotori e motoveicoli a due ruote sanzione elevata a 87 fino a 328 euro e a 165 fino a 660 euro per gli altri veicoli

Limiti di velocità: incremento della sanzione amministrativa fino a 1.084 euro e la sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni quando si commetta il superamento dei limiti di velocità all’interno del centro abitato per almeno due volte in un anno.

ZTL: non verrà più sanzionato all’uscita l’utente che fa ingresso nella zona a traffico limitato nel momento in cui non è in vigore il divieto.

Divieto di sorpasso: i conducenti di mezzi pesanti dovranno impegnare solo la corsia più vicina al margine destro della carreggiata, salvo diversa segnalazione.

Autovelox: potranno da questi essere accertate contemporaneamente più violazioni (ad es.limite di velocità e la mancanza della revisione). Stop agli autovelox usati solo per fare multe

Safety-car: introdotta, la safety-car per prevenire situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di ostacoli sulla carreggiata. Gli agenti di polizia stradale potranno rallentare il traffico dei veicoli tramite quest’ultima per esigenze della circolazione o degli operatori stradali.

Accertamenti da remoto: sarà possibile contestare, attraverso questi ultimi, la violazione dell’obbligo di dare precedenza in corrispondenza di alcune situazioni stradali (soprattutto attraversamenti di pedoni e ciclisti) e la violazione del divieto di fermata e della sosta (nelle zone riservate)