Ritiro patente

RITIRO DELLA PATENTE (Art. 216 C.D.S.)

La patente di guida viene immediatamente ritirata dagli agenti preposti al traffico, durante la circolazione, quando il conducente:

– guida con patente scaduta di validità ( art. 126 C.d.S.)

– guida senza essersi sottoposto all’esame di revisione nei termini prescritti oppure sia stato dichiarato temporaneamente non idoneo alla guida a seguito di accertamento sanitario (art. 128 C.d.S.)

– su invito degli organi di Polizia, non abbia sistemato correttamente il carico (art. 164 C. d. S. ).

In questi casi la patente viene immediatamente restituita all’interessato dopo l’ adempimento alla prescrizione omessa.

La patente viene inoltre ritirata nel caso si commetta una violazione che comporti la sanzione accessoria della sospensione a tempo determinato.