Rinnovo patenti

RINNOVO PATENTI

L’ organo predisposto alla conferma della validità della patente di guida è il Dipartimento dei trasporti, che ne attesta il rinnovo a seguito di esito favorevole della visita medica che deve effettuata presso una delle strutture sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada (A.S.L., ufficiali medici che visitano presso Centri medici o autoscuole o agenzie, Ferrovie dello Stato ecc.)

Esistono inoltre alcuni casi in cui la visita di rinnovo deve essere effettuata presso una Commissione Medica Locale (CML):

– patenti speciali
– patenti C o D, al superamento di alcuni limiti di età
– situazioni cliniche particolari che possano far sorgere dei dubbi sulla idoneità alla guida

Validità della patente

La validità della patente di guida varia in relazione all’età della persona e alla tipologia di patente posseduta:

Patente AM,A1,A2,A,B1,B,B96,BE:

– 10 anni fino ai 50 anni di età
– 5 anni per età compresa tra 50 e 70 anni
– 3 anni per età compresa tra 70 e 80 anni
– 2 anni oltre gli 80 anni di età

Patente C1, C

· 65 anni di età

Dopo i 65 anni la patente C (o CE) abilita a condurre veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t. Il rinnovo deve essere effettuato ogni 2 anni con visita in Commissione medica locale. Per guidare, fino a 68 anni, veicoli superiori a 20 t occorre uno specifico attestato rilasciato da una Commissione medica locale (con visita medica annuale)

Patente D1, D

– 60 anni di età

Dopo i 60 anni le patenti D1 o D consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE. Per guidare, fino a 68 anni, i veicoli abilitati dalle patenti D1, D1E, D, DE occorre uno specifico attestato rilasciato da una Commissione medica locale
(con visita medica annuale)

Patente E

La patente E conserva la stessa validità della patente a cui è associata (BE, CE, DE, etc.)

Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva maggiore di 20 t occorre uno specifico attestato da conseguire annualmente a seguito di una visita in Commissione medica locale; dopo i 68 anni non si possono più condurre questi veicoli.

Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire annualmente seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale; dopo i 68 anni non si possono più condurre questi veicoli.

Patenti speciali

Il rinnovo di una patente speciale deve essere effettuato Commissione medica locale, che la rinnoverà per l‘arco di tempo che riterrà opportuno in base al quadro clinico del guidatore.

Cose da sapere

Se la patente di guida è scaduta da oltre 3 anni è possibile rinnovarla effettuando il certificato medico e sostenendo l’esame di revisione (esame di teoria e esame pratico).

Dal 19 gennaio 2013, la data di scadenza delle patenti A e B (rimane invariato per le altre categorie) andrà a coincidere con il giorno del proprio compleanno.

A partire dal 9 gennaio 2014, quando viene confermata la patente di guida, invece di essere inviato il tagliando adesivo di conferma con la nuova data di scadenza come accadeva in precedenza, viene inviata una nuova patente. Il vecchio documento deve essere successivamente distrutto dal titolare.
La conferma di validità con il nuovo sistema non è possibile nei seguenti casi:
– richiesta presentata prima di quattro mesi antecedenti la data di scadenza della validità della patente
– rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo CQC
– declassamenti di patente con contestuale conferma di validità
– rinnovi della validità di patenti che presentano provvedimenti ostativi (sospensioni a tempo indeterminato, obbligo di revisione senza esito o con esito negativo, sospensioni non ancora concluse)
– rinnovi di validità di patenti smarrite, sottratte, distrutte per le quali è obbligatorio presentare denuncia presso gli organi competenti
– rinnovi di validità di patenti i cui dati non sono leggibili

Nei suddetti casi, per il rinnovo, bisognerà effettuare la visita medica di rinnovo e poi bisognerà presentare la pratica di duplicato presso la Motorizzazione Civile, autoscuole o agenzie autorizzate

Sanzioni per la guida con patente scaduta

Guidare con la patente di guida scaduta comporta una multa che va da 159,00 a 639,00 euro e la sanzione accessoria del ritiro della patente. Inoltre, in caso di incidente, l’assicurazione paga i danni causati a terzi ma può esercitare il diritto di rivalsa.