La legge n.41 del 23 marzo 2016 ha introdotto nel codice penale due nuove ipotesi di reato, l’ art. 589 bis “omicidio stradale” e l’art. 590 bis “lesioni personali stradali gravi e gravissime”.
I punti più importanti della nuova legge sono i tre livelli di pena che fanno fede alla gravità del comportamento:
Art 589 bis (omicidio stradale):
– pena da 8 a 12 anni per l’omicidio in stato di ebbrezza superiore a 1,5 gr/litro e in caso di assunzione di sostanze stupefacenti;
– pena da 5 a 10 anni in caso di tasso alcolico compreso tra 0,8 gr/litro e 1,5 gr/litro o in caso di violazione delle seguenti norme del codice della strada: eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia, in prossimità di curve o dossi, sorpasso con linea continua;
– pena da 2 a 7 anni in tutti gli altri casi.
Caso di fuga: è stata introdotta l’aggravante per la quale la pena può essere aumentata da 1/3 a 2/3 e comunque non inferiore a 5 anni.
Art 590 bis (lesioni personali stradali):
– caso di ebbrezza superiore a 1,5 gr/litro ed uso di sostanze stupefacenti per le lesioni gravi la pena va dai 3 ai 5 anni mentre per le lesioni gravissime va dai 4 a 7 anni;
– in caso di ebbrezza da 0,8 a 1,5 gr/litro e per comportamenti gravi (violare le norme citate prima), le lesioni gravi vanno da 1 anno e mezzo ai 3 anni mentre le lesioni gravissime da 2 a 4 anni;
– negli altri casi, le lesioni gravi sono punite da 3 mesi a 1 anno mentre le gravissime da 1 a 3 anni.
anche per le lesioni è stata prevista l’aggravante per la fuga la cui pena viene aumentata da un 1/3 ai 2/3 e, in ogni caso, non può essere inferiore ai 3 anni.
Sanzione accessoria della revoca della patente:
Revoca della patente di durata variabile a seconda della gravità del fatto da un minimo di 10 anni ad un massimo 30 anni in caso di fuga. La condanna o il patteggiamento per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime comporta la revoca della patente di guida anche nel caso in cui sia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena;
Arresto obbligatorio:
Per l’omicidio stradale aggravato è previsto l’arresto obbligatorio, negli altri casi è previsto l’arresto facoltativo.
Ecco l’allegato alla circolare dove vengono sintetizzati le varie conseguenze ai reati:
Ipotesi delittuosa | Riferimento normativo | Pena principale | Arresto in flagranza di reato | Fermo di polizia giudiziaria | Procedibilità | Sospensione cautelare della patente | Sanzioni amministrative accessorie | Tempo minimo per conseguire nuova patente |
Omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (diverse da quelle indicate nei casi seguenti).Ipotesi base. | Articolo 589 bis, c. 1 c.p. | Reclusione da 2 a 7 anni | SI, facoltativo | SI | D’ufficio | Fino a 3 anni (art. 223 c. 2 CDS) | Revoca patente (art. 222 c. 2 CDS) | 5 anni (10 anni in caso di precedente condanna per i reati dell’art. 186, c.2, lett. b), c) e 2-bis, ovvero 187 cc. 1 e 1-bis; 12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS) |
Omicidio colposo da parte di conducenti [diversi da quelli di cui all’art. 186 bis c. 1, lett. b), c) e d) CDS] in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l). | Articolo 589 bis, c. 4 c.p. | Reclusione da 5 a 10 anni | SI, facoltativo | SI | D’ufficio | Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) | Revoca patente | 15 anni (20 anni in caso di precedente condanna per i reati dell’art. 186. c.2. lett. b), c) e 2-bis, ovvero 187 cc. 1 e 1-bis CDS;30 anni in caso di fuga art. 189 CDS) |
Omicidio colposo da parte di conducente di cui all’art. 186 bis c. 1, lett. b), c) e d) CDS in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l). | Articolo 589 bis, c. 3 c.p. | Reclusione da 8 a 12 anni | SI, obbligatorio [art. 380, c.2, lett. m-quater) c.p.p.] | SI | D’ufficio | Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) | Revoca patente | 15 anni (20 anni in caso di precedente condanna per i reati dell’art. 186. c.2. lett. b), c) e 2-bis, ovvero 187 cc. 1 e 1-bis CDS;30 anni in caso di fuga art. 189 CDS) |
Omicidio colposo da parte di conducente in stato di ebbrezza alcolica (oltre 1,5 gr/l – art. 186 c.2 lett. c) CDS) o sotto l’effetto di stupefacenti (art. 187 CDS). | Articolo 589 bis, c.2 c.p. | Reclusione da 8 a 12 anni | SI, obbligatorio [art. 380, c.2, lett. m-quater) c.p.p.] | SI | D’ufficio | Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) | Revoca patente | 15 anni (20 anni in caso di precedente condanna per i reati dell’art. 186. c.2. lett. b), c) e 2-bis, ovvero 187 cc. 1 e 1-bis CDS;30 anni in caso di fuga art. 189 CDS) |
Omicidio colposo da parte del conducente che commette una delle seguenti violazioni: • velocità oltre il doppio di quella consentita (e comunque superiore a 70 km/h) in strada urbana (art. 142 CDS); • velocità di almeno 50 km/h oltre quella consentita in strada extraurbana (art. 142 CDS), • attraversamento con semaforo rosso (art. 146, c.3 CDS); • circolazione contromano (artt. 143, 176 CDS); • inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi (art. 154 CDS); • sorpasso in corrispondenza di attraversamenti pedonali (art. 148 CDS); • sorpasso in presenza di linea continua (art. 146 CDS) |
Articolo 589 bis, c.5 c.p. | Reclusione da 5 a 10 anni | SI, facoltativo | SI | D’ufficio | Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in casa di condanna non definitiva) | Revoca patente | 10 anni (20 anni in caso di precedente condanna per i reati dell’art. 186, c.2, lett. b), c) e 2-bis, ovvero 187 cc. 1 e 1-bis CDS;30 anni in caso di fuga art. 189 CDS – art. 222 c. 3 bis CDS) |
Omicidio colposo con morte di più persone, ovvero di una o più persone e di lesioni a una o più persone. | Articolo 589 bis, c.8 c.p. | Pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare 18 anni di reclusione | SI, obbligatorio, o facoltativo a seconda delle violazioni riscontrate | SI | D’ufficio | SI, durata variabile in relazione alle circostanze sopra indicate | Revoca patente | Durata variabile in funzione della ricorrenza dei casi sopraindicati (minimo 5 anni) |
Lesioni LIEVI o LIEVISSIME a seguito di qualsiasi violazione di norme di comportamento. | Articolo 590, c.1 c.p. | Reclusione fino a 3 mesi o multa fino a 309 euro | NO | NO | A querela di parte | Fino a 3 anni | Sospensione patente da 15 gg a 3 mesi; revoca ove nell’incidente si accerti lo stato di ebbrezza (oltre 1,5 gr/l) ovvero l’effetto di stupefacenti (ai sensi degli artt. 186, c.2-bis e 187, c.1 bis CDS) | Nei casi di revoca, 3 anni (Art. 219, c.3-ter CDS) |
Lesioni stradali LIEVI o LIEVISSIME di più persone | Articolo 590, c.4 c.p. | Pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare 5 anni di reclusione | NO | NO | A querela di parte | Fino a 3 anni | Sospensione patente da 15 gg a 3 mesi; revoca ove nell’incidente si accerti lo stato di ebbrezza (oltre 1,5 gr/l) ovvero l’effetto di stupefacenti (ai sensi degli artt. 186, c.2-bis e 187, c.1 bis CDS) | Nei casi di revoca, 3 anni (Art. 219, c.3-ter CDS) |
Lesioni GRAVI con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale diverse da quelle indicate nel casi seguenti.Ipotesi base. | Articolo 590 bis, c.1 c.p. | Reclusione da 3 mesi a 1 anno | NO | NO | D’ufficio | Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) | Revoca patente | 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS) |
Lesioni GRAVI stradali provocate da conducenti [diversi da quelli di cui all’art. 186 bis, c. 1, lett. b), c) e d) CDS) in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l) | Articolo 590 bis, c.4 c.p. | Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni | NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) | NO | D’ufficio | Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) | Revoca patente | 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. Anni in caso di fuga per art. 189 CDS) |
Lesioni GRAVI provocate da conducenti di cui all’art. 186 bis, c. 1, lett. b), c) e d) CDS in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l) | Articolo 590 bis, c.3 c.p. | Reclusione da 3 a 5 anni | NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) | NO | D’ufficio | Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) | Revoca patente | 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS) |
Lesioni GRAVI provocate da conducente in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico oltre 1,5 gr/l (art. 186, c.2, lett. c) CDS) o sotto l’effetto di stupefacenti (art. 187 CDS) | Articolo 590 bis, c.2 c.p. | Reclusione da 3 a 5 anni | NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) | NO | D’ufficio | Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) | Revoca patente | 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anniin caso di fuga per art. 189 CDS) |
Lesioni GRAVI stradali di più persone | Articolo 590 bis, c.8 c.p. | Pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare 7 anni di reclusione | Aspetti procedurali corrispondenti alle violazioni riscontrate | |||||
Lesioni GRAVI cagionate per colpa da conducente responsabile di una delle seguenti violazioni: • velocità oltre il doppio di quella consentita (e comunque superiore a 70 km/h) in strada urbana (art. 142 CDS); • velocità di almeno 50 km/h oltre quella consentita in strada extraurbana (art. 142 CDS), • attraversamento con semaforo rosso (art. 146, c.3 CDS); • circolazione contromano (artt. 143, 176 CDS); • inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi (art. 154 CDS); • sorpasso in corrispondenza di attraversamenti pedonali (art. 148 CDS); • sorpasso in presenza di linea continua (art. 146 CDS). |
Articolo 590 bis, c.4 c.p. | Reclusione da 1 anno e 6 mesi | NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) | NO | D’ufficio | Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) | Revoca patente | 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS) |
Lesioni GRAVISSIME stradali con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale diverse da quelle indicate nei casi seguenti. Ipotesi base | Articolo 590 bis, c.1 c.p. | Reclusione da 1 a 3 anni | NO | NO | D’ufficio | Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) | Revoca patente | 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS) |
Lesioni GRAVISSIME provocate da conducenti [diversi da quelli di cui all’art. 186 bis, c.1, lett. b), c) e d) CDS] in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l) | Articolo 590 bis, c.4 c.p. | Reclusione da 2 a 4 anni | NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) | NO | D’ufficio | Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) | Revoca patente | 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS) |
Lesioni GRAVISSIME provocate da conducenti di cui all’art. 186 bis, c.1. lett. b), c) e d) CDS in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l) | Articolo 590 bis, c.3 c.p. | Reclusione da 4 a 7 anni | NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) | SI | D’ufficio | Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) | Revoca patente | 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS) |
Lesioni GRAVISSIME provocate da conducente in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico oltre 1,5 gr/l (art. 186, c.2, lett. c) CDS) o sotto l’effetto di stupefacenti (art. 187 CDS) | Articolo 590 bis, c.2 c.p | Reclusione da 4 a 7 anni | NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) | SI | D’ufficio | Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) | Revoca patente | 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS) |
Lesioni GRAVISSIME stradali di più persone | Articolo 590 bis, c.8 c.p. | Pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare 7 anni di reclusione | Aspetti procedurali corrispondenti alle violazioni riscontrate | |||||
Lesioni GRAVISSIME cagionate per colpa da conducente responsabile di una delle seguenti violazioni: • velocità oltre il doppio di quella consentita (e comunque superiore a 70 km/h) in strada urbana (art. 142 CDS); • velocità di almeno 50 km/h oltre quella consentita in strada extraurbana (art. 142 CDS), • attraversamento con semaforo rosso (art. 146, c.3 CDS); • circolazione contromano (artt. 143, 176 CDS); • inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi (art. 154 CDS); • sorpasso in corrispondenza di attraversamenti pedonali (art. 148 CDS); • sorpasso in presenza di linea continua (art. 146 CDS). |
Articolo 590 bis, c.5 c.p. | Reclusione da 2 a 4 anni | NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) | NO | D’ufficio | Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) | Revoca patente | 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. Anni in caso di fuga per art. 189 CDS) |